Normativa parapetti – Ultimo aggiornamento.

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Normativa parapetti – Ultimo aggiornamento.

    Il testo che disciplina i carchi orizzontali lineari.

    3.1.4.3 SOVRACCARICHI ORIZZONTALI LINEARI
    I sovraccarichi orizzontali lineari Hk riportati nella Tab. 3.1.II devono essere utilizzati per verifiche locali e non si combinano con i carichi utilizzati nelle verifiche dell’edificio nel suo insieme.
    I sovraccarichi orizzontali lineari devono essere applicati alle pareti alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio; devono essere applicati ai parapetti o ai mancorrenti alla quota del bordo superiore.
    Le verifiche locali riguardano, in relazione alle condizioni d’uso, gli elementi verticali bidimensionali quali i tramezzi, le pareti, i tamponamenti esterni, comunque realizzati, con l’esclusione dei divisori mobili (che comunque devono garantire sufficiente stabilità in esercizio).
    Il soddisfacimento di questa prescrizione può essere documentato anche per via sperimentale, e comunque mettendo in conto i vincoli che il manufatto possiede e tutte le risorse che il tipo costruttivo consente.

    – carichi verticali uniformemente distribuiti qk
    – carichi verticali concentrati Qk
    – carichi orizzontali lineari Hk

    Normativa parapetti – Ultimo aggiornamento.

    La normativa che regola la costruzione dei parapetti è molto articolata e si divide in diversi articoli a partire dal 1989.

    L’ultimo aggiornamento alle norme tecniche delle costruzioni sancisce due punti fondamentali, di cui molti professionisti e operatori del settore non sono a conoscenza, in quanto, facendo riferimento al solo testo delle Norme Tecniche delle Costruzioni, questo articolo particolare non viene riportato.

    Il testo in questione identifica due punti particolari che modificano in modo significativo il testo precedente:

    L’altezza del parapetto viene fissata a: 1100 mm.

    Il parapetto deve essere dimensionato per reggere una spinta alla testa del corrimano pari a: 1,5 KN/metro.

    Per quanto riguarda l’altezza, questo non implica nessun particolare accorgimento tecnico costruttivo a parte la modifica della quota stessa. Al contrario i 150 Kg/m significa che un parapetto di 5 metri deve reggere una spinta uniformemente distribuita alla testa del corrimano di 750 Kg. e con l’aumentare della lunghezza del parapetto, proporzionalmente, aumenta anche il carico che deve reggere. Sembra cosa banale, ma se si facesse un attento calcolo, ci si renderebbe subito conto, che molti fissaggi, piantoni e parapetti esistenti, non rispettano questi limiti neanche lontanamente. Molte volte anche parapetti di nuova costruzione non rispettano questi limiti imposti per legge.

    Per chi volesse leggere il testo integrale è pubblicato in gazzetta ufficiale con il seguente riferimento:

    Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni (GU n. 42 del 20-2-2018 SO n. 8)

    Testo del Decreto 17 gennaio 2018

    5.1.3.10 AZIONI SUI PARAPETTI E URTO DI VEICOLO IN SVIO:
    L’altezza dei parapetti non può essere inferiore a 1,10 m. I parapetti devono essere calcolati in base ad un’azione orizzontale di
    1,5 kN/m applicata al corrimano.
    Le barriere di sicurezza stradali e gli elementi strutturali ai quali sono collegate devono essere dimensionati in funzione della
    classe di contenimento richiesta, per l’impiego specifico, dalle norme nazionali applicabili.
    Nel progetto dell’impalcato deve essere considerata una combinazione di carico nella quale al sistema di forze orizzontali, equivalenti
    all’effetto dell’azione d’urto sulla barriera di sicurezza stradale, si associa un carico verticale isolato sulla sede stradale costituito
    dallo Schema di Carico 2, posizionato in adiacenza alla barriera stessa e disposto nella posizione più gravosa.
    Tale sistema di forze orizzontali potrà essere valutato dal progettista, alternativamente, sulla base:
    – delle risultanze sperimentali ottenute nel corso di prove d’urto al vero, su barriere della stessa tipologia e della classe di
    contenimento previste in progetto, mediante l’utilizzo di strumentazione idonea a registrare l’evoluzione degli effetti
    dinamici;
    – del riconoscimento di equivalenza tra il sistema di forze e le azioni trasmesse alla struttura, a causa di urti su barriere
    della stessa tipologia e della classe di contenimento previste in progetto, laddove tale equivalenza risulti da valutazioni
    teoriche e/o modellazioni numerico-sperimentali;
    In assenza delle suddette valutazioni, il sistema di forze orizzontali può essere determinato con riferimento alla resistenza caratteristica
    degli elementi strutturali principali coinvolti nel meccanismo d’insieme della barriera e deve essere applicato ad una quota h,
    misurata dal piano viario, pari alla minore delle dimensioni h1 e h2, dove h1 = (altezza della barriera – 0,10m) e h2 = 1,00 m. Nel dimensionamento
    degli elementi strutturali ai quali è collegata la barriera si deve tener conto della eventuale sovrapposizione delle
    zone di diffusione di tale sistema di forze, in funzione della geometria della barriera e delle sue condizioni di vincolo. Per il dimensionamento dell’impalcato, le forze orizzontali così determinate devono essere amplificate di un fattore pari a 1,50.
    Il coefficiente parziale di sicurezza per la combinazione di carico agli SLU per l’urto di veicolo in svio deve essere assunto unitario.

    Vedi anche: Normativa di riferimento per parapetti a correnti orizzontali – ITALFABER

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