Come dimostrare la data di realizzazione di un abuso edilizio per il condono

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Come dimostrare la data di realizzazione di un abuso edilizio per il condono

    La sentenza n. 4119/2024 del TAR Lazio ha chiarito l’importante questione relativa alla datazione di un abuso edilizio, stabilendo che l’onere della prova circa la preesistenza delle opere grava sul richiedente del condono edilizio.

    Questo principio fondamentale implica che il privato deve presentare prove solide e documentate per dimostrare che il manufatto abusivo è stato realizzato entro i termini previsti dalla legge per poter ottenere la sanatoria.

    Prove regolari ed eccezionali: cosa serve per dimostrare la datazione

    Un caso esaminato riguardava una società di ristorazione che aveva richiesto il condono per l’ampliamento di un locale commerciale eseguito dai precedenti proprietari. La richiesta era stata respinta dal Comune perché le opere non risultavano completate entro il 31 dicembre 1993, come richiesto dalla legge 724/94 (“secondo condono”).

    La società aveva contestato il rifiuto presentando diverse prove, tra cui una fattura del 1993 per la fornitura e posa in opera di infissi in legno, un verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, dichiarazioni di clienti abituali e una relazione tecnica asseverata.

    Validità della documentazione: prove oggettive e residuali

    Secondo la giurisprudenza consolidata, le prove per la datazione di un abuso edilizio devono essere rigorose e basarsi su documentazione certa e univoca, escludendo dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e semplici dichiarazioni rese da terzi.

    Le prove oggettive comprendono ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie e mappe catastali, che forniscono una collocazione spaziale e temporale precisa dei manufatti. La prova testimoniale, pur ammissibile, è considerata residuale e meno attendibile rispetto a queste evidenze documentali.

    L’eccezione alla regola: presunzioni gravi, precise e concordanti

    Nonostante la rigorosità richiesta, il TAR ha riconosciuto che le presunzioni possono costituire una prova valida se dotate di gravità, precisione e concordanza. In pratica, le presunzioni devono avere un alto grado di attendibilità e probabilità per convincere il giudice.

    Non è necessaria una certezza assoluta, ma una plausibilità superiore rispetto alla tesi opposta. Nel caso in esame, la società ricorrente ha presentato prove indiziarie come fatture, relazioni tecniche e dichiarazioni che, considerate nel loro insieme, hanno dimostrato con alto grado di plausibilità che le opere erano state realizzate entro il termine legale.

    Il decreto salva-casa e le nuove responsabilità per i tecnici

    Un’ulteriore evoluzione normativa è rappresentata dal “Decreto Salva-Casa” (D.L. 69/2024), che introduce nuove disposizioni per l’attestazione di conformità edilizia. In particolare, l’art. 36-bis del D.P.R. 380/01 stabilisce che la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un professionista abilitato.

    Questo professionista deve attestare la conformità edilizia rispetto alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento e provare l’epoca di realizzazione mediante documentazione specifica. In mancanza di tale documentazione, il tecnico può attestare la data di realizzazione sotto la sua responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci.

    La sentenza del TAR Lazio e il Decreto Salva-Casa rappresentano tappe fondamentali nel chiarire i criteri di prova per la datazione degli abusi edilizi. La giurisprudenza richiede prove rigorose, basate su documentazione oggettiva e verificabile, escludendo dichiarazioni di terzi non corroborate.

    Tuttavia, è riconosciuta l’importanza delle presunzioni quando queste siano gravi, precise e concordanti. Le nuove disposizioni normative responsabilizzano ulteriormente i tecnici, chiamati a certificare con precisione e sotto la loro responsabilità la conformità edilizia e la datazione degli interventi. Questi sviluppi normativi e giurisprudenziali rafforzano la trasparenza e l’affidabilità delle pratiche di condono edilizio, garantendo che solo gli interventi realmente realizzati entro i termini di legge possano beneficiare della sanatoria.

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